Il superbonus 110%, introdotto con il Decreto Rilancio (DL 34/2020), può essere considerato una sorta di potenziamento di alcune detrazioni già in essere (sismabonus, riqualificazione energetica, installazione di impianti fotovoltaici).
L’impatto dell’agevolazione è notevole e oggettivamente costituisce una opportunità, soprattutto in termini di risparmio fiscale, da cogliere al volo. Tuttavia, è necessario porre particolare attenzione alla natura della agevolazione, in quanto trattasi di una detrazione.
Come noto, una detrazione si traduce in una diminuzione dell’imposta (nel caso specifico IRPEF) e per poter usufruirne devono esserci, tra le altre, almeno due condizioni: avere capienza d’imposta e, soprattutto, essere incisi da una imposta che consente di apportare delle detrazioni.
La prima condizione è abbastanza semplice da verificare poiché applicando le aliquote al reddito imponibile si determina l’imposta lorda, dalla quale è possibile sottrarre le detrazioni spettanti.
Quindi, ad esempio, se l’imposta lorda è pari a 1.000 e le detrazioni totali ammontano a euro 600, si pagheranno imposte per 400; se, invece, le detrazioni sono di euro 1.200, l’imposta verrà azzerata, ma l’eccedenza di euro 200 andrà persa e non sarà possibile riportarla nell’esercizio successivo.
Pertanto, quando le detrazioni sono molto elevate (e il con il bonus del 110% questa circostanza potrebbe concretizzarsi più che in passato) è necessario fare molta attenzione, analizzare la propria situazione reddituale e valutare, la cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo della detrazione in dichiarazione oppure una combinazione delle varie possibilità al fine di massimizzare il risparmio fiscale.
La seconda condizione, al contrario, necessita di qualche approfondimento. Solitamente i regimi fiscali agevolati che prevedono il pagamento di una imposta con aliquota agevolata e sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali preclude la possibilità di applicare le detrazioni all’imposta. Un caso emblematico è quello dei forfetari e dei minimi.
E’ risaputo che i citati regimi fiscali applicano una imposta con aliquota unica agevolata (del 5% o del 15%) sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali oltre ad una serie di altre semplificazioni in termini di adempimenti fiscali e contabili.
Minimi e forfettari, se non hanno altri redditi assoggettabili a IRPEF oltre a quelli derivanti dalla loro attività, devono fare i conti con l’impossibilità apportare detrazioni all’imposta, comprese, teoricamente, quelle del superbonus del 110%.
Il termine “teoricamente” non è stato utilizzato a caso. Il DL 34/2020, infatti, introduce due importanti novità, ovvero la possibilità di cedere il credito d’imposta o di richiedere lo sconto in fattura. Queste due alternative sono consentite a tutti, indipendentemente dal regime fiscale adottato.
In altre parole, se, da un lato, il bonus del 110% è oggettivamente una detrazione (con tutte le caratteristiche sopra evidenziate) e quindi non applicabile direttamente da minimi e forfetari, dall’altro la possibilità di trasformare la detrazione in credito cedibile o come sconto in fattura consente loro di accedere comunque al beneficio.