Superbonus anche per gli interventi sulle pareti interne della abitazione in condominio

Superbonus anche per gli interventi sulle pareti interne della abitazione in condominio

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all’interpello n. 408 del 24 settembre 2020 riguardante il superbonus, nella quale ha affrontato due problematiche che si potrebbero riscontrare con una certa frequenza.

In particolare, l’istante dichiarava di essere proprietario di un appartamento facente parte di un immobile a quattro piani, con due unità abitative per piano, e che intendeva usufruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 119 del Decreto Rilancio (c.d. Superbonus) per efficientamento termico mediante realizzazione del cappotto, nonostante l’assemblea condominiale non fosse interessata ad eseguire i lavori sull’intero immobile. La stessa assemblea, tuttavia, lasciava facoltà ai singoli condomini, qualora interessati, di realizzare l’intervento sulle sole superfici opache dell’involucro del perimetro ricadente nella loro pertinenza, previo nulla osta degli enti competenti.

Con le premesse di cui sopra, l’istante chiedeva parere all’Agenzia delle Entrate circa la possibilità di avvalersi dell’agevolazione prevista dal citato articolo 119 del Decreto Rilancio, nonostante l’intervento, anziché essere realizzato dal condominio, venisse effettuato dal singolo condomino su una sola parte dell’involucro esterno dell’immobile e se, in caso di diniego del nulla osta da parte degli enti competenti per la realizzazione del cappotto termico su una sola parte dell’involucro esterno dell’immobile, potesse comunque avvalersi dell’agevolazione con riferimento al cappotto termico realizzato sull’involucro delle pareti interne dell’appartamento.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello, rammentava che il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici, indicati nei commi 1 e 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (denominati interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (definiti come interventi “trainati”), indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119, effettuati, tra l’altro:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainanti);
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Tenendo conto dell’espressione utilizzata dal Legislatore riferita ai condomìni e non alle parti comuni di edifici, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, è stato chiarito che l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista, ovverosia una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, l’Agenzia delle Entrate confermava la possibilità per l’istante di usufruire della detrazione del 110% per gli interventi autorizzati dall’assemblea condominiale riguardanti la parte dell’involucro dell’edificio di pertinenza della sua unità abitativa.

In merito agli interventi di isolamento termico realizzati sulle pareti interne dell’unità immobiliare di cui è proprietario l’istante, si faceva presente che, in generale, qualora venisse effettuato sulle parti comuni dell’edificio in condominio almeno un intervento “trainante”, tale circostanza consentirebbe a ciascun condominio di poter fruire del Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” che rientrano nel cd ecobonus, compresi quelli prospettati nell’interpello.

Sull’altro fronte, invece, l’Agenzia chiariva che nell’eventualità che l’intervento condominiale non fosse effettuato per il diniego da parte degli organi competenti delle previste autorizzazioni amministrative, al contribuente verrebbe preclusa la fruizione della detrazione del 110 per cento per gli interventi sulle pareti interne della propria abitazione.

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