L’autorevole voce del ODCEC di Milano ci propone qualche spunto di approfondimento sulla tematica superbonus 110%,
dando risalto sia agli aspetti puramente normativi sia a una tematica ormai divenuta sempre più pervasiva della quotidianità, la “cattiva informazione”.
La Presidente, D.ssa Marcella Caradonna mette appunto in allarme i cittadini rispetto alla diffusione di fake news sull’argomento superbonus 110% che dilagano in particolare sui social network.
Anche nella nostra esperienza diretta abbiamo riscontrato varie “risorse”, reperibili tramite i motori di ricerca, che sono attendibili ma tra di esse ne aleggiano altrettante e forse più che dipingono un quadro non corretto del superbonus 110% a volte anche con fini fraudolenti.
La Presidente evidenzia anche l’importanza del ruolo dell’Ordine che su queste tematiche ha creato un gruppo di lavoro a favore dei colleghi iscritti coordinato dalla D.ssa Ottino, Consigliere dell’ODCEC Milano ed esperta di queste tematiche,
“in modo che vi sia un’interpretazione univoca – dice Caradonna – perché il rischio in queste situazioni è la confusione nell’interpretazione. Quindi l’ordine fa da punto riferimento nell’interpretazione delle norme dialogando con le altre istituzioni coinvolte”
che attraverso i professionisti vada a favore dei condòmini.
In questa intervista l’Ordine milanese attraverso la voce del Dott. Stefano Fava ci dà ulteriori elementi di chiarimento rispetto ai destinatari che in sintesi vengono identificati in persone fisiche, condòmini, e condomìni, le unità mono-familiari, fino a un massimo di 2, oltre ad alcune situazioni, definibili residuali ma altrettanto utili per gli ambiti associativi come Onlus e Associazioni Sportive o per gli IACP.
La comunicazione telematica per l’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito (introdotta da una circolare dell’AdE dell’8 agosto), deve essere fatta entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa, potrà essere effettuata dal soggetto beneficiario (persona fisica o condominio) oppure in nome e per conto del beneficiario da un “intermediario telematico”, nel caso di specie il Commercialista appunto.
I due ulteriori adempimenti previsti riguardano in primis il visto di conformità della documentazione nel caso si scelga l’opzione e il secondo, indipendente dall’opzione, è l’asseverazione tecnica fatta da un soggetto abilitato che può anche essere l’impresa, lo Studio che ha seguito i lavori o un soggetto terzo.
Si pone altresì importanza su alcuni temi, dalla complessità insita nella normativa, per la quale si attendono ancora gli ultimi chiarimenti egli organi competenti, all’attenzione alla corretta compilazione delle pratiche sino all’importanza per il cittadino di affidarsi a professionisti (ndr.Commercialisti) per avere un supporto competente.
La breve intervista (12 minuti) può essere seguita direttamente sul canale YouTube dell’ODCEC Milano, buona visione.