La Guida dell’Agenzia delle Entrate è il primo documento ufficiale che prendiamo in esame per stabilire alcuni punti fermi e chiarire possibili dubbi.
Di cosa si tratta
Il Superbonus 110% previsto dal Decreto Rilancio, è un’agevolazione che eleva l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 al 110% appunto, una percentuale che va ben interpretata, cosa che faremo a breve.
Gli interventi previsti riguardano l’efficienza energetica, interventi antisismici, l’installazione di impianti fotovoltaici e le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
La vera novità, oltre all’innalzamento dell’aliquota oltre la soglia psicologica del 100% (esiste? sì esiste!), risiede nella possibilità di affiancare alla nota detrazione (ormai in vigore da decenni con varie aliquote annualmente aggiornate o confermate), il contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che operano gli interventi e in ultimo l’interessante cessione del credito che porta la “proprietà” a non dover sostenere alcun costo od esborso di tasca propria, incluse consulenze, perizie tecniche, asseverazioni e visti di conformità.
Dal 15 ottobre 2020 si potrà inviare telematicamente la comunicazione per esercitare l’opzione attraverso il modello da compilare approvato con il dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020.
A chi si rivolge
Il Superbonus riguarda gli interventi effettuati da (citiamo testualmente):
– condomìni
– persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
– cooperative di abitazione a proprietà indivisa
– Onlus e associazioni di volontariato
– associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.”
Possiamo aggiungere onde sgombrare il campo da possibili aspettative che gli altri soggetti privati come aziende le cui unità immobiliari sono di proprietà di partite IVA (ad esempio Hotel, B&B, ecc.) non possono godere di tali agevolazioni.
Cosa si può fare
“Interventi principali o trainanti”
Sono stati indicati degli interventi definiti principali o trainanti che oltre ad essere gli unici ammessi alle agevolazioni fungono anche da traino, appunto, per interventi aggiuntivi o trainati eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali qui di seguito elencati:
“Il Superbonus spetta in caso di:
– interventi di isolamento termico sugli involucri
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
– interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Vi sono poi dei limiti di spesa consultabili nella tabella n. 4 contenuta nella guida – pdf.
Gli interventi aggiuntivi sono quindi:
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
I dettagli su tutti gli interventi agevolabili sono indicati nella guida – pdf.
Le modalità di detrazione
Il punto fermo è che la detrazione, se spettante, è riconosciuta nella misura del 110%, e le variabili riguardano invece le modalità per goderne:
1 ripartire la detrazione in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
2 è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura)
3 la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione, ossia gli stessi fornitori di beni o servizi possono cedere ad istituti di credito e intermediari finanziari.