Commercialisti e superbonus 110%

Commercialisti e superbonus 110%

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Con la conversione in Legge (LEGGE 17 luglio 2020, n. 77) del DL 19 maggio 2020 n.34, anche detto Decreto Rilancio, il superbonus 110% ha finalmente preso forma e concretezza.

Senza entrare nel merito delle svariate modificazioni riportate nel’art. 1 – all. parte 2, che richiederebbero pagine e pagine di approfondimenti, proviamo in questa sede a mettere in evidenza pochi aspetti fondamentali che riguardano oneri e onori degli organi e delle funzioni deputate alla vigilanza e buona condotta rispetto alle procedure poste in essere da cittadini e condomini e più in generale dai destinatari dei benefici del superbonus 110%.

Ad esempio i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione pecuniaria sino a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Tali soggetti hanno l’onere di stipulare una polizza assicurativa RC con massimale adeguato al numero delle attestazioni e asseverazioni rilasciate nonché agli importi degli interventi oggetto delle predette pratiche al fine di garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. Si aggiunga che la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta altresì la decadenza dal beneficio.

Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

Con queste premesse si configura uno scenario nel quale professionisti e tecnici abilitati, debitamente remunerati, diventano i depositari di una “giustificata responsabilità” rispetto alle proprie prestazioni… giustificata?

Nell’ambito professionale (Commercialisti e CdL) si è aperto un dibattito che pare trovare risposte concrete nel documento di approfondimento della Fondazione Studi dei CdL che, in estrema sintesi, solleva in alcuni ambiti operativi i professionisti (ndr.: CdL e Commercialisti) dalle responsabilità di natura penale e amministrativa “essendo chiamati a rilasciare soltanto un visto di conformità”.

Il Commercialista potrà essere quindi un alleato di cittadini proprietari di prima casa, condòmini e condomìni per quanto concerne la consulenza necessaria alla predisposizione della documentazione richiesta, spesso generata appunto dall’attività professionale prestata a tali soggetti, ed avrà anche un ruolo istituzionale di verifica della documentazione tecnica prevista nella normativa.

Restiamo in attesa di una interpretazione dell’Ordine dei Commercialisti a conferma di quanto già espresso dai CdL.

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