Come beneficiare dell’agevolazione fiscale delle spese di ristrutturazione degli immobili con la cessione del credito di Imposta (con relativa opportunità dello sconto in fattura).
Da oltre vent’anni sono in vigore le norme per fruire delle agevolazioni fiscali per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili (detrazione del 50%) e per l’efficientamento energetico (detrazione del 65%) che si basano sull’attribuzione, al contribuente che ha sostenuto la spesa, di una detrazione d’imposta utilizzabile in più anni (10, 5 o 3 anni in base alla specifica tipologia di spesa sostenuta ed alla norma del momento).
Il contribuente, quindi, per effettuare la ristrutturazione dell’immobile, fino a qualche mese fa, doveva disporre finanziariamente dell’integrale somma necessaria, salvo poi recuperare il 50-65% della spesa sostenuta con l’utilizzo della detrazione d’imposta ripartita in periodo lungo 10-5 anni e pertanto quasi non ne “avvertiva” il beneficio fiscale fruito.
La svolta si è avuta con il Decreto Legge “Rilancio” , pubblicato nel mese di maggio 2020, che ha previsto il superbonus 110%, tra le varie misure a sostegno delle imprese e dell’economia, la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per i lavori di ristrutturazione, della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, o, in alternativa, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni e servizi necessari per la realizzazione degli interventi. L’altro aspetto mediaticamente più diffuso, superbonus110, riguarda all’innalzamento, per alcune tipologie di lavori, (in particolare quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, alla riduzione del rischio sismico, all’installazione di impianti fotovoltaici ed alla costruzione delle infrastrutture per la ricarica degli autoveicoli elettrici negli edifici) dell’aliquota della detrazione d’imposta al 110% delle spese sostenute.
Il Governo con il Decreto Rilancio, convertito nella legge n. 77 del 17 luglio 2020, spera di generare un volano per l’economia che in questi mesi, a causa del Covid-19, ha subito una fortissima contrazione.
La cessione del credito con lo sconto in fattura crea, pertanto, nuove opportunità sia per i proprietari degli immobili e sia per le imprese edili e i main contractor dell’attività attuata o da attuare.
I proprietari degli immobili (che siano di villette unifamiliari, di immobili in condominio e condomìni stessi) avranno la grande opportunità di ristrutturare senza la necessità di avere l’intera disponibilità finanziaria. Nei condomini l’art.1135 del c.c. stabilisce che, per la realizzazione di lavori straordinari si debba costituire un fondo speciale dove accantonare la somma necessaria per i lavori prima del loro inizio. Ora, invece, con le nuove norme del Decreto Rilancio sarà più facile deliberare nelle assemblee condominiali i lavori di ristrutturazione del Superbonus 110%, pur se molto onerosi, in virtù, anche, delle modifiche normative apportate con il Decreto Legge “Agosto” che ha stabilito il nuovo quorum deliberativo in un terzo dei condomini, a fronte del 50% dei voti che erano richiesti prima.
L’opportunità per le imprese edili, della cessione, o meglio dell’acquisto del credito con lo sconto in fattura, pur se comporta la necessità di anticipazioni finanziarie per l’inizio dei lavori, è rappresentata, oltre che dal beneficio dell’incremento fisiologico della domanda del mercato delle ristrutturazioni edilizie, da una maggiore certezza sull’incasso del saldo finale dei lavori, che può essere oggetto di contenzioso per incapienza finanziaria del proprietario dell’immobile ristrutturato.
Chiaramente, affinché la norma della cessione del credito abbia la sua efficacia per il rilancio dell’economia con un diffuso utilizzo, occorrerà che le banche facciano la loro parte, acquisendo i crediti d’imposta dalle imprese che hanno praticato il suddetto sconto in fattura, senza creare particolari difficoltà e complessità nelle gestioni delle relative pratiche.
Vediamo ora cosa bisogna fare per accedere alla cessione del credito. I soggetti che realizzano i lavori con l’aliquota agevolata del 110%, dovranno, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per la fruizione delle suddette detrazioni, dotarsi dei seguenti documenti:
- nel caso di interventi di efficienza energetica, l’asseverazione del rispetto dei requisiti previsti dalla legge e delle congruità delle spese rispetto agli interventi realizzati, redatta da un professionista iscritto ad un albo e trasmessa telematicamente ad Enea (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile);
- nel caso di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, l’asseverazione dell’efficacia dei lavori realizzati e la congruità delle spese sostenute, redatta da un professionista esperto in direzione dei lavori, collaudo statico e progettazione strutturale;
- il visto di conformità della documentazione che attesti il diritto al beneficio della detrazione rilasciata da commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi e responsabili dei centri di assistenza fiscale.
I soggetti che hanno realizzato gli interventi agevolati di ristrutturazione potranno, quindi, una volta determinata e acclarata la detrazione di imposta spettante, decidere se usarla direttamente, oppure se utilizzarla come cessione del credito di imposta, o come contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura.
Nel caso di opzione dello sconto in fattura il fornitore acquista il credito di imposta indicando in fattura lo sconto praticato, in base all’ex art. 121 Dl 34/2020, senza ridurre l’imponibile iva.
La cessione del credito potrà avvenire solamente in via telematica utilizzando l’apposito modello “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, a partire dal 15.10.2020.
La suddetta comunicazione potrà essere trasmessa direttamente dal beneficiario della detrazione d’imposta, o da un intermediario abilitato, tramite il portale dell’Agenzia dell’Entrate, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Per gli interventi eseguiti nei condomini la comunicazione spetterà all’amministratore, salvo che non dia incarico ad un intermediario abilitato, mentre nel caso di interventi che danno diritto alla detrazione d’imposta del 110% la comunicazione dovrà essere trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità.